PROCIVICOS: alcune informazioni

Chi siamo

L’Associazione “VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ DI SCIENTOLOGY DI MILANO”, o in forma abbreviata “PRO.CIVI.CO.S. MILANO”, è stata costituita il 4 maggio 2007 per perseguire gli scopi e le finalità previste dagli artt. 2 e 3 dello Statuto che, sostanzialmente, si riassumono nell’operare, tramite azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, nei settori di assistenza sociale e socio sanitaria, beneficenza, formazione, tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente, nonché la tutela dei diritti civili.

PROCIVICOS nasce grazie a un gruppo di Ministri Volontari della Chiesa di Scientology di Milano che, dopo anni di volontariato nell’assistere il prossimo in difficoltà, culminati nella toccante e indelebile esperienza dello tsunami in Sri Lanka, hanno sentito l’esigenza di organizzarsi e collaborare con altre associazioni di volontariato, quali appunto le organizzazioni di Protezione Civile, onde poter scambiare le rispettive esperienze e conoscenze per migliorare il raggio d’azione e la qualità dell’assistenza offerta.

Benché PROCIVICOS sia nata in seno alla comunità di Scientology, l’adesione all’associazione è aperta a chiunque desideri aiutare, senza distinzioni o preclusioni di carattere religioso, razziale, culturale, sociale o politico. PROCIVICOS è ben lieta di accogliere sia credenti che atei, consapevole che ciò che accomuna il genere umano non è tanto quello in cui si crede  quanto quello che si fa insieme, l’aiuto reciproco, la solidarietà.

L’attività sinora svolta, che ha visto i volontari della PROCIVICOS particolarmente attivi in occasione del terremoto che ha colpito L’Aquila nell’aprile 2009, è stata riconosciuta e apprezzata da più parti anche in ambito istituzionale.

Con Decreto Dirigenziale n. 46 del 29 ottobre 2009 l’Associazione “PRO.CIVI.CO.S, Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology di Milano” è stata iscritta all’Albo regionale del volontariato di protezione civile – sezione provinciale di Milano.

Sulla scia dell’esperienza milanese, sono nati gruppi di volontari di PROCIVICOS a Brescia, Verona e Padova, animati dal motto “Qualunque cosa succeda si può fare qualcosa a riguardo”.

Ogni forma di sostegno è bene accetta.

Se vuoi diventare un volontario / una volontaria di PROCIVICOS, sei il benvenuto / la benvenuta! … ne abbiamo bisogno.

Statuto

STATUTO SOCIALE

"VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
DELLA COMUNITA' DI SCIENTOLOGY"
PRO.CIVI.CO.S MILANO

Art. 1 - Costituzione

1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato  denominata “Volontari di Protezione Civile della Comunità di Scientology di Milano" – siglabile PRO.CIVI.CO.S. Milano, che in seguito sarà chiamata Organizzazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 470, l’Organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, la quale attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di volontariato”, e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale). La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

  1. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.
  2. La durata dell’Organizzazione è illimitata.
  3. L’Organizzazione ha sede in Via Lepontina, 4 – 20159 Milano.
  4. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia. 

Art. 2 - Scopi

L’Organizzazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, secondo l’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, opera nei seguenti settori:

  1. assistenza sociale e socio sanitaria;
  2. beneficenza;
  3. formazione;
  4. tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile;
  5. tutela dei diritti civili;

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle finalità indicate nel successivo art.3.

Art. 3 - Finalità

1. L’Organizzazione, in conformità  all’atto di costituzione e agli scopi  che si propone, intende perseguire le seguenti finalità umanitarie e solidaristiche.

a) Favorire la crescita della coscienza civile dei propri associati e dei cittadini attraverso:

i. L'istituzione di corsi di Protezione Civile all'interno della struttura anche al fine di sensibilizzare e fare aderire all'Associazione nuovi associati;

ii. Corsi di Protezione Civile rivolti alla popolazione;

iii. L'organizzazione di corsi di Protezione Civile (prevenzione) nelle scuole;

b) Prestare soccorso in caso di disastri, collaborando con gli Enti coordinanti le opere di soccorso attraverso contributi logistici (mezzi e materiali) e umani (operatori volontari e specialisti di settore);

c) Prestare soccorso alle persone coinvolte in disastri attraverso contributi logistici (mezzi e materiali) e umani (opere di assistenza e sostegno alle persone);

d) Svolgere opera di soccorso alle persone e fornire collaborazione logistica con gli Enti preposti al controllo, nel corso di fiere e manifestazioni civili;

e) Collaborare con tutte le Associazioni presenti sul territorio per finalità sportive e/o di interesse collettivo generale della popolazione;

f) Promuovere altri servizi, anche in via sprimentale, e tutto quanto gli organi associativi ritengano di fare, purché non in contrapposizione con le linee generali del volontariato, in armonia con leggi, decreti e altre norme in materia.

2. Al fine di svolgere le proprie attività, l’Organizzazione si avvale, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

3. L’Organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Aderenti all’Organizzazione

  1. Sono aderenti all’Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell’Organizzazione (ordinari).
     
  2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di “sostenitori” che forniscono un sostegno economico alle attività dell’Organizzazione, nonché nominare “aderenti onorari” persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Organizzazione.
     
  3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall’Ente o dall’Istituzione interessata.
     
  4. Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Organizzazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Organizzazione.
     
  5. Il numero degli aderenti  illimitato.
     
  6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
     
  7. Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:

a) Nella domanda di ammissione, l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione;

b) L’ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell’istanza, deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti all’Organizzazione;

c) Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per: 

i. dimissioni volontarie;

ii. sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;

iii. per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;

iv. per decesso;

v. per comportamento contrastante gli scopi statutari;

vi. per persistente violazione degli obblighi statutari;

d) L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

  1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio preventivo. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
  2. Gli aderenti hanno il diritto:

a) Di partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta;

b) Di conoscere i programmi con i quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

c) Di partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;

d) Di usufruire di tutti i servizi dell’Organizzazione;

e) Di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli aderenti sono obbligati:

a) A osservare le norme del presente statuto e le deliberazione adottate dagli Organi sociali;

b) A versare il contributo stabilito dall’Assemblea;

c) A svolgere le attività preventivamente concordate;

d) A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure da beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.

Art. 6 - Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito da:

a) Beni mobili ed  immobili che diverranno di sua proprietà;

b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

2. Le entrate dell’Organizzazione sono costituite da:

a) Contributi degli aderenti per le spese dell’Organizzazione;

b) Contributi di privati;

c) Contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;

d) Contributi di organismi internazionali;

e) Donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;

f) Rimborsi derivanti da convenzioni;

g) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;

h) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

i) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l’offerta di beni di modico valore;

j) Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Pesidente e del Segretario (o dal Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione).

Art. 7 - Organi sociali dell’Organizzazione

Organi sociali dell’Organizzazione sono:

  • l’Assemblea degli aderenti;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:

  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Garanti.

Art. 8  - Assemblea degli aderenti

1. L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione.

2. L’Assemblea è convocata da Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Pesidente dell’Organizzazione.

3. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’Organizzazione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.  

5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

a) L’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

b) L’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;

c) L’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

6. Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:

a) Eleggere i componenti  del Consiglio Direttivo;

b) Eleggere i componenti  del Collegio dei Garanti (se previsto);

c) Eleggere i componenti  del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);

d) Approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;

e) Ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

f) Fissare l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell’Organizzazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

8. L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle  proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Organizzazione.

9. L’Avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 gg prima della data stabilita; ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.

10. L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia con quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

11. In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita  qualunque sia il numero degli aderenti  in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazione dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

12. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’Organizzazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 15.  

Art. 9 - il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un numero di membri variabili da tre a sette, di volta in volta fissato dall'Assemblea.. Resta in carica fino a a revoca o dimissioni. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge tra i propri  componenti il Presidente ed un Vice Presidente ( o più vice presidenti).

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni  tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle  riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

5. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Compete al Consiglio Direttivo:

b) Fissare le norme per il funzionamento dell’Organizzazione;

c) Sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;

d) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

e) Eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più vice presidenti);

f) Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;

g) Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;

h) Deliberare in merito all’esclusione degli aderenti;

i) Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

j) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;

k) Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’Ordinaria Amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo  devono essere verbalizzate nell’apposito registro.      

Art. 10 - Presidente

  1. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  2. È autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  3. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Organizzazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
  4. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione. Le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente sostituisce quella del Presidente assente per impedimento.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

  1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori dei Conti, costituito da tre componenti  effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti del Registro dei Revisori dei Contabili.
  2. Il collegio dei Revisori dei Conti:

a) Elegge tra i suoi componenti il Presidente;

b) Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;

c) Agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

d) Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell’eventuale Comitato Esecutivo;

e) Con relazione scritta, riferisce annualmente all’assemblea la situazione amministrativa e contabile dell’Organizzazione e provvede alla relativa trascrizione nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Collegio dei Garanti

  1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.
  2. Il Collegio dei Garanti:

a) Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

b) Giudica ex bono et equosenza formalità di procedure e il suo è inappellabile.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell’Organizzazione.

Art. 14 - Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
     
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.
     
  3. Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l’anno solare.
     
  4. Gli avanzi di gestione residuanti dall’attività annuale possono essere impiegati per la realizzazione delle attività stabilite dall’Organizzazione e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell’Organizzazione, è vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche indiretta, nel rispetto del comma 6 dell’art. n. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre Organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto – scioglimento dell’Organizzazione

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
     
  2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione della Organizzazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione, sono devoluti ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore  di volontariato sociale, secondo le indicazioni  dell’Assemblea, che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art.5, comma 4, della legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli aderenti.

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni  legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge n.266/91, alla legislazione regionale sul Volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive variazioni.

Art. 17 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.

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